Legislazione

Trasmetto a tutti voi per debita conoscenza  l’importante modifica legislativa contenuta nell’allegato link che l’amico Avv. Maurizio Villani ha ho consegnato all’On. Teresa Bellanova, Vice Ministro allo Sviluppo Economico dell’attuale Governo, la quale ha assicurato il suo massimo impegno.

Cav Franco Antonio Pinardi

Segretario generale di Confederazione Giudici di Pace
Segretario generale di Confederazione Giudici Italiani Tributari
Presidente del Tribunale Arbitrale per l’Impresa, il Lavoro e lo Sport

condono-liti-fiscali-pendenti-nuova-proposta-modifica-legislativa-con-quadro-sinottico_villani_10-07-17
Legislazione

I) Premesse. L’efficienza della Giustizia civile e gli investimenti in Italia.

Costituisce ormai punto fermo, anche in ambito europeo, che la crescita economica di un paese è condizionata, tra l’altro, dal funzionamento della giustizia civile.

Una giustizia lenta, con procedure farraginose, come quella italiana ha l’effetto di costituire un limite allo sviluppo delle imprese e, soprattutto, un forte deterrente agli investimenti esteri nel nostro paese.

Uno degli aspetti fondamentali su cui intervenire è il contenzioso civile in materia di recupero dei crediti.

In altri paesi, quali ad esempio quelli di lingua germanica, il procedimento monitorio si svolge in materia estremamente semplificata con la possibilità di rivolgersi ad un’unica autorità, con il semplice deposito di un formulario prestampato, salvo poi in sede di opposizione adire il giudice territorialmente competente, con le procedure ordinarie (vedasi ad esempio in Germania i §§(paragrafo). 688 e ss. del Z.P.O.(Zivil Prozess Ordnung) ed il procedimento ingiuntivo europeo).

Poco comprensibile è per un investitore estero e visto come fonte d’inefficienza, è la frammentazione, tutta italiana, degli Uffici Giudiziari competenti all’emissione di un decreto ingiuntivo.

In particolare non appare giustificata la suddivisione per materia della competenza tra il Giudice di Pace ed il Tribunale. Non si vede,infatti, per quale ragione un magistrato sia competente fino ad un certo limite di valore, superato il quale, la competenza passa ad un altro giudice, pur trattandosi della stessa materia. Viene, infatti, ritenuto poco razionale ad esempio che il Giudice di Pace possa conoscere di un credito fino all’importo di 5.000,00 Euro, mentre da 5.000,00 Euro ed un centesimo la competenza passi al Tribunale.

Soprattutto all’estero questa suddivisione è vista come un bizantinismo tutto italiano che non ha altro effetto che ostacolare l’attività delle imprese in fase di recupero dei crediti e dare la percezione della giustizia civile italiana come di un ginepraio da cui è difficile districarsi.

 

II) La proposta DELLA CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE: La competenza PER LA FASE MONITORIA VENGA ATTRIBUITA AL GIUDICE DI PACE.

In considerazione di quanto sopra esposto si ritiene pertanto necessario e praticabile uno spostamento della competenza al Giudice di Pace per l’emissione di ingiunzioni di pagamento, senza limiti di competenza per valore, salva la competenza speciale per materia (ad esempio in materia di lavoro e locazioni).

Analogamente a quanto accade ad esempio in Germania, il differente riparto per la competenza per materia rileverebbe in un momento successivo, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, con la prosecuzione del giudizio con il rito ordinario.

1) I benefici in termini di efficienza ed efficacia per i Tribunali.

Un primo beneficio immediato è quello di liberare i Tribunali da un numero rilevante di procedimenti.

Un tale spostamento di competenza sarebbe quanto mai necessario in questo momento, soprattutto in vista delle soppressioni delle sedi distaccate dei Tribunali con conseguente accentramento ed aumento del lavoro per i Tribunali Circondariali.

L’‘impatto’ dei fascicoli su tali uffici giudiziari sarebbe notevolmente alleggerito, con vantaggi obiettivi in termini di efficienza ed efficacia dell’azione giudiziaria, qualora si potesse contare sullo spostamento della competenza al Giudice di Pace per l’emissione dei decreti ingiuntivi.

 

2) La realizzabilità del progetto alla luce del contenzioso attuale degli Uffici del Giudice di Pace.

Gli Uffici del Giudice di Pace in grado di rispondere al carico di lavoro cui verrebbero gravati.

Al momento, soprattutto a seguito della benefica riduzione dei procedimenti in materia di opposizione a sanzioni amministrative (determinato con l’introduzione del contributo unificato), in alcuni uffici il carico di lavoro è sceso del 70%.

Ad oggi la situazione è, infatti, questa: gli Uffici del Tribunale sono gravati di procedimenti, in modo tale da non consentire un rapido svolgimento dei processi, mentre gli Uffici del Giudice di Pace (nati invece per essere di ausilio a tali uffici), lavorano a metà regime, se non ad un quarto delle loro effettive possibilità.

“Forse perché i 2.000.000 di procedimenti hanno fatto fare a qualcuno brutta figura nella comparazione negativa che hanno suscitato” Si pensi che prima del decreto sulle depenalizzazioni entrato in vigore il 6 febbraio scorso, avevamo chiesto a gran voce che le competenze di tali reati fossero assunte dal Giudice di Pace, in primo luogo per non privare i cittadini  di quella difesa necessaria per una convivenza civile anche alla luce del crescente fenomeno dell’immigrazione a cui, guarda caso, tali reati potrebbe in maggior parte interessare, in secondo luogo perché le cause civili che si andranno a generare per la difesa dei propri diritti violati ingolferanno nuovamente i Tribunali.

 

3) Le ragioni sistematiche per l’attribuzione al Giudice di Pace della competenza in via esclusiva della cognizione in fase monitoria.

E’ importante inoltre considerare la necessità di rendere operativi i Tribunali ordinari proprio in vista del “Tribunale delle imprese” istituito con Decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 [testo coordinato con DL 24.1.2012 n.1 (conv.con modifiche con L.24.3.2012 n. 27)].

Alla luce di tali provvedimenti legislativi è necessario avere una diversa visione della suddivisione delle competenze tra il Giudice di Pace ed il Tribunale, non più basata sul principio della competenza per valore, bensì per materia.

Proprio in considerazione della vocazione territoriale del Giudice di Pace questi dovrà occuparsi delle materie che più interessano i cittadini, quali, il condominio, i crediti delle famiglie e delle piccole imprenditorialità (fino ad Euro 30.000,00) e di tutte quelle procedure che in altri stati non sono di competenza del Tribunale, quali ad esempio il procedimento monitorio ed il procedimento di esecuzione mobiliare.

Una simile ripartizione di competenza consentirebbe un recupero di efficienza dovuto ad una maggiore specializzazione per materia con il risultato di rendere il Tribunale operativo per le questioni di diritto commerciale, che investono le imprese ed i crediti di elevata rilevanza economica ed il Giudice di Pace specializzato su quelle materie più propriamente di diritto civile e per quei procedimenti che si caratterizzano per un più pregnante aspetto amministrativo, rispetto a quello giudiziario (ad esempio le esecuzioni mobiliari).

 

4) La mediazione e l’arbitrato.

Per finire, giusto anche considerare gli strumenti deflattivi dei contenziosi giudiziari la mediazione e l’arbitrato.

Alla luce delle numerose modifiche intervenute ma, soprattutto, in virtù dell’espressa volontà europea in merito, si auspica un maggior rigore perché se è vero che la mediazione, nei casi di legge previsti, è obbligatoria, oneroso deve anche essere il carico di coloro che non aderiscono o che soccombono alla mediazione stessa, e decorosamente retribuita deve essere la gestione di chi svolge opera di mediazione.

Anche l’arbitrato rientra nella succitata volontà europea, ma non è normato debitamente e, soprattutto, non vi è alcun legame effettivo con il Ministero della Giustizia tanto, che dai più non è considerato o sottostimato.

Anche se una apposita commissione sta studiando come rendere l’arbitrato più autorevole, ad oggi le uniche esperienze minimamente sufficienti sono quelle messe in pratica dai singoli ordini professionali, da alcune associazione di categoria e dalle camere di commercio.

Credo che lo scarso successo sia dovuto al fatto che tali organismi sono composti dai rappresentanti degli ordini o associazioni e sono rivolti, come servizio, esclusivamente all’interno ovvero verso i propri iscritti.

L’esperienza di chi vi parla invece, ha fatto sì che venisse costituito un Tribunale arbitrale detto per l’Impresa il Lavoro e lo Sport, con sedi in ogni provincia d’Italia,  rivolto a tutti coloro che intendono, con la modifica della clausola penale prevista nei contratti, adire a questo strumento di giustizia privata, che ricordo però essere equiparato al giudizio di primo grado, ovvero quello del Tribunale, a cui, come in ogni giudizio ordinario di primo grado, può essere opposto ricorso in corte d’Appello.

Differenza sostanziale, rispetto a tutte le esperienze simili presenti nel nostro paese, che l’arbitro, ovvero chi dovrà giudicare sulla lite, vien scelto da un comitato di giudici tributari e di pace, da me presidente, che in assoluta terzietà e indipendenza dalle parti, lo sceglie in base alle maggiori competenze verificate sulla base della lite che deve dirimere. Quindi terzietà, ma anche assoluta capacità e competenza nel giudizio. Inoltre, il lodo o sentenza, viene espresso nei sei mesi successivi alla verifica del contenzioso, ovvero alla comunicazione che la parte interessata fa alla segreteria del tribunale. Per cui terzietà, lo ripeto, competenza e velocità.

Si pensi ad esempio, che il sottoscritto ha suggerito ed ottentuo, con dovuta delibera poi unanime in sede assembleare, che per ovviare al fenomeno dei lavori mal eseguiti e alla difficoltà di farne pagare i danni ai responsabili per la cattiva esecuzione, in ogni contratto condominiale per forniture di servizi e prestazione fosse inserita la clausola arbitrale che deferisce la lite al Tribunale Arbitrale, in questo caso con ovvia mia astensione.

Fare buona giustizia si può e si deve perché, come detto in premessa, la crescita economica di un paese è condizionata, tra l’altro, dal funzionamento della giustizia civile e io aggiungo che il funzionamento della giustizia è basilare fonte di garanzie per la libertà di noi cittadini

 

Cav. Franco Antonio Pinardi

Segretario Generale 

Confederazione Giudici di Pace

Presidente del Tribunale Arbitrale

per l’Impresa il Lavoro e lo Sport.

 

 

Legislazione

Quale Giustizia: “dei delitti…… e della depenalizzazione”

Intervento svolto presso l’incontro organizzato il 4 giugno 2016 dall’Associazione Tutela del Vicinato in collaborazione con l’IPA – International Police Association presso la sala comunale di Castelfranco Emilia  dal titolo :” Politiche di sicurezza urbana”

 

La recente depenalizzazione operata dal legislatore ha drasticamente inciso nel nostro ordinamento secondo uno schema di abrogatio cum abolitio che per l’appunto prevede l’abrogazione di una serie di disposizioni normative con contestuale esclusione dal sistema penale delle relative fattispecie incriminatrici.

Così, a partire dal 6 febbraio 2016, abbiamo assistito alla depenalizzazione di una serie di condotte che, al senso comune, sembrerebbero invece essere meritevoli di essere punite con severità, quali ad esempio la guida senza patente, gli atti osceni o contrari alla pubblica decenza, l’appropriazione di cose smarrite, danneggiamento semplice di beni, l’ingiuria, la falsità in scrittura privata.  Tutto sommato, non si tratta proprio di reati chiamati “bagatellari” nell’ispido linguaggio giuridico.

Depenalizzazione

A norma dell’art. 2, comma 2, legge n. 67 del 2014 il decreto trasforma taluni reati in illeciti amministrativi, al fine di deflazionare il sistema penale, sostanziale e processuale, e di rendere più effettiva la sanzione.

Lo schema del detto decreto, che si articola in interventi sia sul codice penale che sulle leggi speciali, prevede la depenalizzazione di tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda previsti al di fuori del codice penale ed una serie di reati previsti invece nel codice penale.

Rimangono tuttavia entro il sistema penale i reati che, pur prevedendo la sola pena della multa o dell’ammenda, attengono a materie come la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, l’urbanistica, l’ambiente, la sicurezza pubblica, i giochi d’azzardo e le scommesse, le armi, e il finanziamento ai partiti.

 

Abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili

Oltre ai reati penali trasformati in illeciti amministrativi, sono stati presi in considerazione anche i reati penali trasformati in illeciti civili. 

A norma dell’art. 2, comma 3, legge n. 67 del 2014 il decreto prevede la sostituzione della pena con la sanzione pecuniaria civile, associata al risarcimento del danno alla persona offesa.

Nei confronti di tali illeciti, giudicati di scarsa offensività, si è optato di lasciar decidere alla vittima se agire o meno contro il responsabile, limitando così l’onere di farlo d’ufficio da parte della Procura.

La persona offesa potrà dunque ricorrere al giudice civile per il risarcimento del danno patito, e lo stesso magistrato, oltre ad accordare un tale indennizzo, stabilirà anche una sanzione pecuniaria da pagare all’erario dello Stato.

Nel caso in cui invece la vittima non intenderà fare causa, il fatto rimarrà impunito e il responsabile non dovrà pagare nulla neanche allo Stato.

 

Alcune delle fattispecie che non saranno più previste come reato.

E’ stato depenalizzato il reato di guida senza patente (o con patente non in regola o scaduta): non sarà cioè più sottoposto a processo penale colui che si pone, per la prima volta, alla guida di un veicolo senza patente; sarà tuttavia condannato ad una sanzione compresa tra 5.000 e 30.000 euro (in luogo dell’ammenda che ora era prevista tra 2.257 e 9.032 euro), nonché al fermo e alla confisca amministrativa del mezzo. Il reato, invece, continuerà a sussistere in caso di recidiva.

E’ stato trasformato in illecito amministrativo anche la violazione delle disposizioni sulla coltivazione della cannabis a scopo terapeutico: anche in questo caso la relativa sanzione sarà compresa tra 5.000 e 30.000 euro. La depenalizzazione di questa condotta riguarderà solo chi è stato autorizzato alla detta coltivazione per fini terapeutici o di ricerca.

A venire depenalizzati sono anche gli atti osceni (art. 527, comma 1, c.p.), nonché le pubblicazioni e gli spettacoli osceni (art. 528, commi 1 e 2, c.p.): saranno sanzionati con una sanzione amministrativa compresa, per i primi tra 5.000 e 30.000 euro, per i secondi tra 10.000 e 50.000 euro.

Dall’altra parte, reati come l’ingiuria (art. 594 c.p.), la falsità in scrittura privata, la falsità in foglio firmato in bianco tra privati, la distruzione di scritture private, la sottrazione di cose comuni da parte del comproprietario e l’appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose ricevute per errore o caso fortuito, vengono abrogati e trasformati in illecito civile. Di conseguenza, per tali fatti la persona offesa non dovrà più sporgere denuncia-querela, ma dovrà rivolgersi al Giudice civile per il risarcimento del danno. Lo stesso Giudice, oltre all’indennizzo alla vittima, condannerà altresì l’autore della condotta illecita a pagare una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende.

Del pari non è più reato il danneggiamento “semplice” di cui all’art. 635, comma 1, c.p., mentre saranno ancora oggetto di processi penali il danneggiamento aggravato e il disturbo della quiete pubblica.

In tempi meno decadenti, alle forze dell’ordine si chiedeva di reprimere i reati e di fermarne i colpevoli- Nell’epoca invertita che ci è toccata in sorte, invece fermare chi entra in casa nostra senza invito è evidentemente un’eresia. Anzi il malintenzionato potrebbe addirittura querelare per violenza privata il proprietario che lo volesse fermare. E ancora, se chi ci investe in automobile è senza patente, se la può cavare con una multa.

Difendere sé stessi, la propria famiglia, le proprie cose, è un diritto naturale, e poca logica ha la “legalità” vigente, che impone una proporzione tra l’offesa arrecata o temuta e la risposta. O dobbiamo chiedere al signor rapinatore, nella sua lingua, per dovere di ospitalità, se davvero vuole spararci? Non si può ammazzare a piacimento, evidentemente, e pretendere impunità, ma non si può neppure tollerare che la cosiddetta giustizia indaghi prima, e con maggiore accanimento, colui che si è difeso, e soltanto dopo i malviventi.

Ricapitolando: Il pacchetto depenalizzazioni, approvato con il decreto legislativo 15 gennaio 2106 n. 7 recante “Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili” ed il decreto legislativo 15 gennaio 2106 n. 8 recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione”,  comporta dunque che dal 6 febbraio 2016, chiunque commetterà quei reati non potrà ricevere un procedimento penale, sporcando la propria fedina penale, ma soltanto (a seconda dei casi) una sanzione amministrativa di tipo pecuniario o una multa a seguito di un processo civile di risarcimento del danno azionato dalla vittima (come nel caso dell’ingiuria o del danneggiamento). Afferma il governo che la multa è più afflittiva della condanna all’arresto a alla reclusione: senza tuttavia considerare che per molti soggetti, sbandati, stranieri, disoccupati, anche la multa non ha alcun effetto, tenuto conto che non possono pagarla. Punire con le multe, inoltre, rende disuguali di fatto i cittadini, perché mille euro sono molto per un disoccupato e nulla per chi è ricco e soprattutto per chi delinque senza contare che prevale ancora il dovere di cassa rispetto a quello del diritto.

Siamo quindi di fronte ad un vero imbroglio: da un lato, lo Stato abdica al proprio dovere di castigare i colpevoli, dall’altro non riesce neppure ad eseguire le pur miti sentenze pronunciate da giudici.

Quanto all’”ingombro” per troppi processi, la soluzione a mio giudizio non è certo depenalizzare, ma al contrario rafforzare gli organici delle Procure e dei Tribunali, indicendo anche nuovi concorsi, utilizzare maggiormente altre figure giuridiche già previste dall’ordinamento come i Vice Procuratori Onorari e i Giudici Onorari di Tribunale, allargare le competenze penali dei Giudici di Pace.  “ In proposito è bene che sappiate che lo scrivente quale segretario genarle insieme alla giunta nazionale della Confederazione Giudici di Pace ha più volte offerto al Governo di dare maggiori competenze ai Giudici di pace resisi disponibili anche per tutte queste depenalizzazzioni….ma evidentemente  la sicurezza e la tranquillità dei cittadini non sono un obiettivo primario per questi politicanti.

Ciò che davvero deprime è l’indifferenza evidente del potere rispetto al sentire comune: per troppi reati non si viene più perseguiti e una serie di condotte negative, pericolose ed in ogni caso obiettivamente pessime, vengono espunte dal codice penale. Tutto ciò induce un clima di sfiducia, di smobilitazione civile, favorevole soltanto ai mascalzoni.

Nei fatti, e concludo, vale più di prima la celebre favola di Fedro ( Gaio Giulio Fedro è stato uno scrittore romano, autore di celebri favole, attivo nel I secolo. Fedro rappresenta una voce isolata della letteratura: riveste un ruolo poetico subalterno in quanto la favola non era considerata un genere letterario “alto” anche se possedeva un carattere pedagogico e un fine morale.)“Il lupo e l’agnello “:

« Un lupo e un agnello, spinti dalla sete, erano venuti allo stesso ruscello.
Il lupo stava più in alto e, un po’ più lontano, in basso, l’agnello.
Allora il malvagio, incitato dalla gola insaziabile, cercò una causa di litigio.
“Perché – disse – mi hai fatto diventare torbida l’acqua che sto bevendo?
E l’agnello, tremando:
“Come posso – chiedo – fare quello di cui ti sei lamentato, o lupo? L’acqua scorre da te alle mie sorsate!”
Quello, respinto dalla forza della verità:
“Sei mesi fa – aggiunse – hai parlato male di me!”
Rispose l’agnello:
“Ma veramente… non ero ancora nato!”
“Per Ercole! Tuo padre – disse il lupo – ha parlato male di me!”
E così, afferratolo, lo uccide dandogli una morte ingiusta.
Questa favola è scritta per quegli uomini che opprimono gli innocenti con falsi pretesti. »
E quindi depenalizzati i lupi, chi salverà le pecore?

 

 

Retroattività

Per via del principio del favor rei – in base al quale se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo – la depenalizzazione riguarderà anche i reati commessi prima all’entrata in vigore del decreto a meno che non siano condanne passate in giudicato, per le quali il favor rei non è applicabile.

 

Il Dlgs n.8 individua dunque specifiche misure riguardo le conseguenze sanzionatorie relative a reati già accertati, per i quali è stato già incardinato un procedimento penale.

Le nuove sanzioni si applicano anche ai procedimenti penali in corso e a quelli già conclusi ma non divenuti definitivi: la depenalizzazione quindi trova applicazione anche per quelle condotte illecite commesse prima dell’entrata in vigore del decreto.

In tali casi il giudice, entro il 6 maggio, dopo aver pronunciato la formula di assoluzione chiude il processo e trasmette il fascicolo all’organo amministrativo, salvo che il reato risulti in quella stessa data già prescritto.

Tale provvedimento deve poi essere trasmesso con un’ordinanza al pubblico ministero e anche all’interessato.

Ai fatti commessi prima del 6 febbraio non può in ogni caso essere applicata una sanzione amministrativa per un importo superiore al massimo della pena prevista in origine per il reato.

Qualora nei procedimenti penali relativi ai reati depenalizzati, definiti prima del 6 febbraio, venga pronunciata una sentenza di condanna o un decreto irrevocabili, il giudice dell’esecuzione è tenuto a revocare la sentenza o il decreto.

Anche in tali casi egli utilizzerà la specifica formula: il fatto non è previsto dalla legge come reato, decidendo ai soli effetti degli interessi civili. Vi sarà quindi la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa competente per lo specifico illecito oggetto di contestazione. I condannati già in 1^ grado o 2^  grado potranno ricorrere per ottenere la cancellazione della pena.

 

Applicazione delle sanzioni amministrative

Per l’applicazione delle sanzioni amministrative bisogna far riferimento all’art.16 della L. n.689/81 che prevede appunto l’applicazione di misure agevolative dell’estinzione dell’illecito. L’autorità amministrativa deve sempre notificare gli estremi della violazione al trasgressore e all’obbligato in solido entro 90 giorni. Il trasgressore entro 60 giorni dalla notificazione è ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta. Essa consiste in una somma pari a un 1/3 del massimo o pari alla metà della sanzione amministrativa, oltre alle spese del procedimento. Inoltre anche l’autorità amministrativa deve sentire la parte qualora essa chieda un audizione, essendo tenuta inoltre ad emanare un ordinanza di archiviazione o di ingiunzione a conclusione del procedimento, dopo l’esame degli scritti difensivi.

 

Ecco i principali reati depenalizzati dal Governo:

DEPENALIZZAZIONI DI REATI PREVISTI NEL CODICE PENALE

 

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

Falsità in scrittura privata (Art. 485)

Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (Art. 486)

Falsità su un foglio firmato in bianco diverse da quelle previste dall’articolo 486.

Uso di atto falso. Atto privato (Art. 489, co. 2)

Soppressione, distruzione e occultamento di scritture private vere (Art. 490)

 

REATI CONTRO LA MORALITÀ E IL BUON COSTUME

Atti osceni (Art. 527, co. 1)

Pubblicazioni e spettacoli osceni (Art. 528, co. 1 e 2)

 

REATI CONTRO LA PERSONA

Ingiuria (Articolo 594)

 

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Sottrazione di cose comuni (Art. 627)

Danneggiamento semplice(Art. 635, co. 1)

Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (Art. 647)

 

CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA

Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto (Art. 652 commi 1-2)

Abuso della credulità popolare (Art. 661)

Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive (Art. 668, co. 1, 2 e 3)

Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio (Art. 726)

 

DEPENALIZZAZIONI DI REATI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI

REATI IN MATERIA DI STUPEFACENTI

Mancato rispetto dell’autorizzazione alla coltivazione di stupefacenti per uso terapeutico (art. 28, co. 2 del Dpr 309/1990)

 

REATI IN MATERIA DI PREVIDENZA

Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (Art. 2 del Dl 463/1983)

 

REATI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE

Guida senza patente (Art. 116, co. 15, del Dlgs 285/1992)

 

RICICLAGGIO

Omessa identificazione (Art. 55, com. 1, del Dlgs 231/2007)

Omessa registrazione (Art. 55, co. 4, del Dlgs 231/2007)

 

REATI IN MATERIA DI DIRITTO SOCIETARIO

Impedito controllo ai revisori(Art. 29 del Dlgs 39/2010)

 

REATI IN MATERIA DI DIRITTO FALLIMENTARE

Omessa trasmissione dell’elenco dei protesti cambiari da parte del pubblico ufficiale (Art. 235 del Rd 267/1942)

 

REATI IN MATERIA DI ASSEGNI

Emissione di assegno da parte dell’Istituto non autorizzato o con autorizzazione revocata (Art. 117 del Rd 1736/1933)

 

REATI IN MATERIA DI INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA

Interruzione volontaria della propria gravidanza senza l’osservanza delle modalità indicate dalla legge (Art. 19, co. 2, della legge 194/1978)

 

REATI IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA

Violazione delle norme per l’impianto e l’uso di apparecchi radioelettrici privati (Art. 11 del Rd 234/1931)

 

REATI IN MATERIA DI DIRITTO D’AUTORE

Abusiva concessione in noleggio(Art. 171-quater del legge 633/1941)

 

REATI IN MATERIA DI GUERRA

Omissione di denuncia di beni(Art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 506/1945)

 

REATI IN MATERIA DI MACCHINE UTENSILI

Alterazione del contrassegno di macchine (Art. 15 della L. 1329/1965)

 

REATI IN MATERIA DI COMMERCIO

Installazione o esercizio di impianti

 

REATI IN MATERIA DI CONTRABBANDO E VIOLAZIONI DOGANALI

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282 del Dpr 43/73)

Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art. 283 del Dpr 43/1973)

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284 del Dpr 43/1973)

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art. 285 del Dpr 43/1973)

Contrabbando nelle zone extra-doganali (Art. 286 del Dpr 43/1973)

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287 del Dpr 43/1973)

Contrabbando nei depositi doganali(Art. 288 del Dpr 43/1973)

Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art. 289 del Dpr 43/73)Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 290 del Dpr 43/1973)

Contrabbando nell’importazione od esportazione temporanea (Art. 291 del Dpr 43/1973)

Altri casi di contrabbando (Art. 292 del Dpr 43/1973)

Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell’oggetto del reato (Art. 294 del Dpr 43/1973)