Franco AntonioIl mio lavoro

La persistente follia dei nostri politici, i quali, invece di rendere più aspre le pene per chi delinque onde scoraggiare coloro che volessero replicare tali misfatti, stanno pensando di depenalizzare un’altra serie di reati che verranno estinti con condotta riparatoria. Abbiamo già assistito al primo atto di questo scempio con i primi reati depenalizzati lo scorso febbraio 2016. Per fare un calzante esempio cito quello “degli atti osceni in luogo pubblico”, risultato! Ora quotidianamente, e senza che le forze dell’ordine possano più fare nulla, assistiamo a gente che si denuda, urina, defeca e si masturba in ogni luogo pubblico, ma, soprattutto, alla presenza di donne e bambini. Ma certo, questo è un reato considerato dai nostri politici bagatellaro, un reato che però offende la morale di chi ancora crede nel rispetto altrui, e pone gravi interrogativi sulla liceità dei comportamenti che pare, non volendo essere troppo malizioso, incontrino il solo favore di chi è favorevole alla “immigraoccupazione” e ai suoi cospicui proventi, posto che però, di contro, i nostri “scienziati” romani ammiccano pericolosamente all’introduzione di comportamenti che non si rifanno alla nostra storia, cultura e tradizione, vedasi il burka o la richiesta di togliere i crocefissi dalle scuole.

Ma veniamo a noi.

La recente riforma del processo penale, ha introdotto nel codice penale, un nuovo articolo, il 162-ter denominato: “estinzione del reato per condotte riparatorie”. In buona sostanza, con questo nuovo articolo, si prevede che all’imputato, il quale ripari interamente il danno provocato con il reato commesso, eliminando ove possibile anche le conseguenze dannose o pericolose provocate mediante risarcimento e restituzione, venga concessa, da parte del giudice, l’estinzione del reato stesso. (Io, personalmente ritengo estremamente discriminante tal articolo del codice penale perché privilegerà chi ha facoltà economiche tali da sanare il reato discriminando altresì chi non possiede tali facoltàinoltre il significato di deterrenza attribuito alla pena viene a mancare totalmente) Si consideri altresì che tale articolo è applicabile ai soli reati perseguibili a querela soggetta a remissione, nel termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. (guarda caso quelli che i cittadini denunciano per avere ragione di un torto o danno subiti)

Ma ecco la lista dei reati che dovrebbero essere estinti tramite la riparazione, sempre che questo nostro popolo non si desti da questo millenario torpore e, anche a pedate nel fondo schiena, spazzi via questa razza di imbelli e impreparati politicanti. In rosso quelli che dovete leggere e capire bene perché è così che cambierà la nostra vita in peggio.

– mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 c.p.)

– violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo (art. 388-bis c.p.)- esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (art. 392 c.p.)

– esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 c.p.)

– soppressione, distruzione e occultamento di atti veri se il fatto concerne una cambiale o un titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore (art. 490 c.p.)

-falsità in cambiale o titoli di credito, ma non in testamento olografo (art. 491 c.p.)

-turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.)

-violazione degli obblighi di assistenza familiare, salvo limitate eccezioni (art. 570 c.p.)

-sottrazione consensuale di minorenni (art. 573 c.p.)

-sottrazione di persone incapaci (art. 574 c.p.)

-percosse (art. 581 c.p.)

-lesioni personali lievissime (art. 582 c.p.)

-lesioni personali colpose, tranne determinate eccezioni (art. 590 c.p.)

-diffamazione (art. 595 c.p.)

-minaccia (art. 612 c.p.)

-stalking non realizzato con minacce gravi (art. 612-bis c.p.)

-violazione di domicilio (art. 614 c.p.)

-interferenze illecite nella vita privata, purché non commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato (art. 615-bis c.p.)

-accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico non aggravato (art. 615-ter c.p.)

-violazione sottrazione e soppressione di corrispondenza (art. 616 c.p.)

-cognizione interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche, purché non commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.(art. 617 c.p.)

-intercettazione impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, purché non commesso in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. (art. 617-quater c.p.)

-rivelazione del contenuto di corrispondenza (art. 618 c.p.)

-rivelazione del contenuto di documenti segreti (art. 621 c.p.)

-rivelazione di segreto professionale (art. 622 c.p.)

-rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623 c.p.)

-furto semplice (art. 624 c.p.)

-furto commesso dal colpevole al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, quando questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita (art. 626 c.p.)

-furto commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno (art. 626 c.p.)

-furto commesso spigolando, rastrellando o raspollando nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto (art. 626 c.p.)

-usurpazione – rimozione o alterazione dei termini di un immobile (art. 631 c.p.)

-deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (art. 632 c.p.)

-invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.)

-danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

-introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636 c.p.)

-ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637 c.p.)

-uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)

-deturpazione e imbrattamento di cose altrui, salvo che il fatto sia commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati o su cose di interesse storico o artistico (art. 639 c.p.)

-truffa non aggravata (art. 640 c.p.)

-frode informatica non aggravata (art. 640-ter c.p.)

-insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.)

-fraudolento danneggiamento di beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona (art. 642 c.p.)

-appropriazione indebita, salvo che il fatto sia commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario o che ricorra taluna delle circostanze indicate nel numero 11 dell’articolo 61 c.p. (art. 646 c.p.)

-delitti contro il patrimonio di alcuni determinati congiunti, commessi senza violenza alle persone (art. 649 c.p.)

Altro articolo che aggiungerei volentieri azzeramento degli stipendi dei magistrati che a questo punto non servono più a niente. Cari italiani, popolo di vacanzieri e tifosi, dite addio alla democrazia e alla liberta.

Cav. Franco Antonio Pinardi

Segretario Generale:
Confederazione Unitaria Giudici italiani Tributari – C.U.G.I.T
Confederazione Giudici di Pace C.G.d.P.
Presidente del Tribunale Arbitrale per l’Impresa il Lavoro e lo Sport