Quale Giustizia: “dei delitti…… e della depenalizzazione”
Intervento svolto presso l’incontro organizzato il 4 giugno 2016 dall’Associazione Tutela del Vicinato in collaborazione con l’IPA – International Police Association presso la sala comunale di Castelfranco Emilia dal titolo :” Politiche di sicurezza urbana”
La recente depenalizzazione operata dal legislatore ha drasticamente inciso nel nostro ordinamento secondo uno schema di abrogatio cum abolitio che per l’appunto prevede l’abrogazione di una serie di disposizioni normative con contestuale esclusione dal sistema penale delle relative fattispecie incriminatrici.
Così, a partire dal 6 febbraio 2016, abbiamo assistito alla depenalizzazione di una serie di condotte che, al senso comune, sembrerebbero invece essere meritevoli di essere punite con severità, quali ad esempio la guida senza patente, gli atti osceni o contrari alla pubblica decenza, l’appropriazione di cose smarrite, danneggiamento semplice di beni, l’ingiuria, la falsità in scrittura privata. Tutto sommato, non si tratta proprio di reati chiamati “bagatellari” nell’ispido linguaggio giuridico.
Depenalizzazione
A norma dell’art. 2, comma 2, legge n. 67 del 2014 il decreto trasforma taluni reati in illeciti amministrativi, al fine di deflazionare il sistema penale, sostanziale e processuale, e di rendere più effettiva la sanzione.
Lo schema del detto decreto, che si articola in interventi sia sul codice penale che sulle leggi speciali, prevede la depenalizzazione di tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda previsti al di fuori del codice penale ed una serie di reati previsti invece nel codice penale.
Rimangono tuttavia entro il sistema penale i reati che, pur prevedendo la sola pena della multa o dell’ammenda, attengono a materie come la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, l’urbanistica, l’ambiente, la sicurezza pubblica, i giochi d’azzardo e le scommesse, le armi, e il finanziamento ai partiti.
Abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili
Oltre ai reati penali trasformati in illeciti amministrativi, sono stati presi in considerazione anche i reati penali trasformati in illeciti civili.
A norma dell’art. 2, comma 3, legge n. 67 del 2014 il decreto prevede la sostituzione della pena con la sanzione pecuniaria civile, associata al risarcimento del danno alla persona offesa.
Nei confronti di tali illeciti, giudicati di scarsa offensività, si è optato di lasciar decidere alla vittima se agire o meno contro il responsabile, limitando così l’onere di farlo d’ufficio da parte della Procura.
La persona offesa potrà dunque ricorrere al giudice civile per il risarcimento del danno patito, e lo stesso magistrato, oltre ad accordare un tale indennizzo, stabilirà anche una sanzione pecuniaria da pagare all’erario dello Stato.
Nel caso in cui invece la vittima non intenderà fare causa, il fatto rimarrà impunito e il responsabile non dovrà pagare nulla neanche allo Stato.
Alcune delle fattispecie che non saranno più previste come reato.
E’ stato depenalizzato il reato di guida senza patente (o con patente non in regola o scaduta): non sarà cioè più sottoposto a processo penale colui che si pone, per la prima volta, alla guida di un veicolo senza patente; sarà tuttavia condannato ad una sanzione compresa tra 5.000 e 30.000 euro (in luogo dell’ammenda che ora era prevista tra 2.257 e 9.032 euro), nonché al fermo e alla confisca amministrativa del mezzo. Il reato, invece, continuerà a sussistere in caso di recidiva.
E’ stato trasformato in illecito amministrativo anche la violazione delle disposizioni sulla coltivazione della cannabis a scopo terapeutico: anche in questo caso la relativa sanzione sarà compresa tra 5.000 e 30.000 euro. La depenalizzazione di questa condotta riguarderà solo chi è stato autorizzato alla detta coltivazione per fini terapeutici o di ricerca.
A venire depenalizzati sono anche gli atti osceni (art. 527, comma 1, c.p.), nonché le pubblicazioni e gli spettacoli osceni (art. 528, commi 1 e 2, c.p.): saranno sanzionati con una sanzione amministrativa compresa, per i primi tra 5.000 e 30.000 euro, per i secondi tra 10.000 e 50.000 euro.
Dall’altra parte, reati come l’ingiuria (art. 594 c.p.), la falsità in scrittura privata, la falsità in foglio firmato in bianco tra privati, la distruzione di scritture private, la sottrazione di cose comuni da parte del comproprietario e l’appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose ricevute per errore o caso fortuito, vengono abrogati e trasformati in illecito civile. Di conseguenza, per tali fatti la persona offesa non dovrà più sporgere denuncia-querela, ma dovrà rivolgersi al Giudice civile per il risarcimento del danno. Lo stesso Giudice, oltre all’indennizzo alla vittima, condannerà altresì l’autore della condotta illecita a pagare una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
Del pari non è più reato il danneggiamento “semplice” di cui all’art. 635, comma 1, c.p., mentre saranno ancora oggetto di processi penali il danneggiamento aggravato e il disturbo della quiete pubblica.
In tempi meno decadenti, alle forze dell’ordine si chiedeva di reprimere i reati e di fermarne i colpevoli- Nell’epoca invertita che ci è toccata in sorte, invece fermare chi entra in casa nostra senza invito è evidentemente un’eresia. Anzi il malintenzionato potrebbe addirittura querelare per violenza privata il proprietario che lo volesse fermare. E ancora, se chi ci investe in automobile è senza patente, se la può cavare con una multa.
Difendere sé stessi, la propria famiglia, le proprie cose, è un diritto naturale, e poca logica ha la “legalità” vigente, che impone una proporzione tra l’offesa arrecata o temuta e la risposta. O dobbiamo chiedere al signor rapinatore, nella sua lingua, per dovere di ospitalità, se davvero vuole spararci? Non si può ammazzare a piacimento, evidentemente, e pretendere impunità, ma non si può neppure tollerare che la cosiddetta giustizia indaghi prima, e con maggiore accanimento, colui che si è difeso, e soltanto dopo i malviventi.
Ricapitolando: Il pacchetto depenalizzazioni, approvato con il decreto legislativo 15 gennaio 2106 n. 7 recante “Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili” ed il decreto legislativo 15 gennaio 2106 n. 8 recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione”, comporta dunque che dal 6 febbraio 2016, chiunque commetterà quei reati non potrà ricevere un procedimento penale, sporcando la propria fedina penale, ma soltanto (a seconda dei casi) una sanzione amministrativa di tipo pecuniario o una multa a seguito di un processo civile di risarcimento del danno azionato dalla vittima (come nel caso dell’ingiuria o del danneggiamento). Afferma il governo che la multa è più afflittiva della condanna all’arresto a alla reclusione: senza tuttavia considerare che per molti soggetti, sbandati, stranieri, disoccupati, anche la multa non ha alcun effetto, tenuto conto che non possono pagarla. Punire con le multe, inoltre, rende disuguali di fatto i cittadini, perché mille euro sono molto per un disoccupato e nulla per chi è ricco e soprattutto per chi delinque senza contare che prevale ancora il dovere di cassa rispetto a quello del diritto.
Siamo quindi di fronte ad un vero imbroglio: da un lato, lo Stato abdica al proprio dovere di castigare i colpevoli, dall’altro non riesce neppure ad eseguire le pur miti sentenze pronunciate da giudici.
Quanto all’”ingombro” per troppi processi, la soluzione a mio giudizio non è certo depenalizzare, ma al contrario rafforzare gli organici delle Procure e dei Tribunali, indicendo anche nuovi concorsi, utilizzare maggiormente altre figure giuridiche già previste dall’ordinamento come i Vice Procuratori Onorari e i Giudici Onorari di Tribunale, allargare le competenze penali dei Giudici di Pace. “ In proposito è bene che sappiate che lo scrivente quale segretario genarle insieme alla giunta nazionale della Confederazione Giudici di Pace ha più volte offerto al Governo di dare maggiori competenze ai Giudici di pace resisi disponibili anche per tutte queste depenalizzazzioni….ma evidentemente la sicurezza e la tranquillità dei cittadini non sono un obiettivo primario per questi politicanti.
Ciò che davvero deprime è l’indifferenza evidente del potere rispetto al sentire comune: per troppi reati non si viene più perseguiti e una serie di condotte negative, pericolose ed in ogni caso obiettivamente pessime, vengono espunte dal codice penale. Tutto ciò induce un clima di sfiducia, di smobilitazione civile, favorevole soltanto ai mascalzoni.
Nei fatti, e concludo, vale più di prima la celebre favola di Fedro ( Gaio Giulio Fedro è stato uno scrittore romano, autore di celebri favole, attivo nel I secolo. Fedro rappresenta una voce isolata della letteratura: riveste un ruolo poetico subalterno in quanto la favola non era considerata un genere letterario “alto” anche se possedeva un carattere pedagogico e un fine morale.)“Il lupo e l’agnello “:
« Un lupo e un agnello, spinti dalla sete, erano venuti allo stesso ruscello. Il lupo stava più in alto e, un po’ più lontano, in basso, l’agnello. Allora il malvagio, incitato dalla gola insaziabile, cercò una causa di litigio. “Perché – disse – mi hai fatto diventare torbida l’acqua che sto bevendo? E l’agnello, tremando: “Come posso – chiedo – fare quello di cui ti sei lamentato, o lupo? L’acqua scorre da te alle mie sorsate!” Quello, respinto dalla forza della verità: “Sei mesi fa – aggiunse – hai parlato male di me!” Rispose l’agnello: “Ma veramente… non ero ancora nato!” “Per Ercole! Tuo padre – disse il lupo – ha parlato male di me!” E così, afferratolo, lo uccide dandogli una morte ingiusta. Questa favola è scritta per quegli uomini che opprimono gli innocenti con falsi pretesti. » |
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Retroattività
Per via del principio del favor rei – in base al quale se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo – la depenalizzazione riguarderà anche i reati commessi prima all’entrata in vigore del decreto a meno che non siano condanne passate in giudicato, per le quali il favor rei non è applicabile.
Il Dlgs n.8 individua dunque specifiche misure riguardo le conseguenze sanzionatorie relative a reati già accertati, per i quali è stato già incardinato un procedimento penale.
Le nuove sanzioni si applicano anche ai procedimenti penali in corso e a quelli già conclusi ma non divenuti definitivi: la depenalizzazione quindi trova applicazione anche per quelle condotte illecite commesse prima dell’entrata in vigore del decreto.
In tali casi il giudice, entro il 6 maggio, dopo aver pronunciato la formula di assoluzione chiude il processo e trasmette il fascicolo all’organo amministrativo, salvo che il reato risulti in quella stessa data già prescritto.
Tale provvedimento deve poi essere trasmesso con un’ordinanza al pubblico ministero e anche all’interessato.
Ai fatti commessi prima del 6 febbraio non può in ogni caso essere applicata una sanzione amministrativa per un importo superiore al massimo della pena prevista in origine per il reato.
Qualora nei procedimenti penali relativi ai reati depenalizzati, definiti prima del 6 febbraio, venga pronunciata una sentenza di condanna o un decreto irrevocabili, il giudice dell’esecuzione è tenuto a revocare la sentenza o il decreto.
Anche in tali casi egli utilizzerà la specifica formula: il fatto non è previsto dalla legge come reato, decidendo ai soli effetti degli interessi civili. Vi sarà quindi la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa competente per lo specifico illecito oggetto di contestazione. I condannati già in 1^ grado o 2^ grado potranno ricorrere per ottenere la cancellazione della pena.
Applicazione delle sanzioni amministrative
Per l’applicazione delle sanzioni amministrative bisogna far riferimento all’art.16 della L. n.689/81 che prevede appunto l’applicazione di misure agevolative dell’estinzione dell’illecito. L’autorità amministrativa deve sempre notificare gli estremi della violazione al trasgressore e all’obbligato in solido entro 90 giorni. Il trasgressore entro 60 giorni dalla notificazione è ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta. Essa consiste in una somma pari a un 1/3 del massimo o pari alla metà della sanzione amministrativa, oltre alle spese del procedimento. Inoltre anche l’autorità amministrativa deve sentire la parte qualora essa chieda un audizione, essendo tenuta inoltre ad emanare un ordinanza di archiviazione o di ingiunzione a conclusione del procedimento, dopo l’esame degli scritti difensivi.
Ecco i principali reati depenalizzati dal Governo:
DEPENALIZZAZIONI DI REATI PREVISTI NEL CODICE PENALE
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA
Falsità in scrittura privata (Art. 485)
Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (Art. 486)
Falsità su un foglio firmato in bianco diverse da quelle previste dall’articolo 486.
Uso di atto falso. Atto privato (Art. 489, co. 2)
Soppressione, distruzione e occultamento di scritture private vere (Art. 490)
REATI CONTRO LA MORALITÀ E IL BUON COSTUME
Atti osceni (Art. 527, co. 1)
Pubblicazioni e spettacoli osceni (Art. 528, co. 1 e 2)
REATI CONTRO LA PERSONA
Ingiuria (Articolo 594)
REATI CONTRO IL PATRIMONIO
Sottrazione di cose comuni (Art. 627)
Danneggiamento semplice(Art. 635, co. 1)
Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (Art. 647)
CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA
Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto (Art. 652 commi 1-2)
Abuso della credulità popolare (Art. 661)
Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive (Art. 668, co. 1, 2 e 3)
Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio (Art. 726)
DEPENALIZZAZIONI DI REATI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI
REATI IN MATERIA DI STUPEFACENTI
Mancato rispetto dell’autorizzazione alla coltivazione di stupefacenti per uso terapeutico (art. 28, co. 2 del Dpr 309/1990)
REATI IN MATERIA DI PREVIDENZA
Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (Art. 2 del Dl 463/1983)
REATI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE
Guida senza patente (Art. 116, co. 15, del Dlgs 285/1992)
RICICLAGGIO
Omessa identificazione (Art. 55, com. 1, del Dlgs 231/2007)
Omessa registrazione (Art. 55, co. 4, del Dlgs 231/2007)
REATI IN MATERIA DI DIRITTO SOCIETARIO
Impedito controllo ai revisori(Art. 29 del Dlgs 39/2010)
REATI IN MATERIA DI DIRITTO FALLIMENTARE
Omessa trasmissione dell’elenco dei protesti cambiari da parte del pubblico ufficiale (Art. 235 del Rd 267/1942)
REATI IN MATERIA DI ASSEGNI
Emissione di assegno da parte dell’Istituto non autorizzato o con autorizzazione revocata (Art. 117 del Rd 1736/1933)
REATI IN MATERIA DI INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA
Interruzione volontaria della propria gravidanza senza l’osservanza delle modalità indicate dalla legge (Art. 19, co. 2, della legge 194/1978)
REATI IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA
Violazione delle norme per l’impianto e l’uso di apparecchi radioelettrici privati (Art. 11 del Rd 234/1931)
REATI IN MATERIA DI DIRITTO D’AUTORE
Abusiva concessione in noleggio(Art. 171-quater del legge 633/1941)
REATI IN MATERIA DI GUERRA
Omissione di denuncia di beni(Art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 506/1945)
REATI IN MATERIA DI MACCHINE UTENSILI
Alterazione del contrassegno di macchine (Art. 15 della L. 1329/1965)
REATI IN MATERIA DI COMMERCIO
Installazione o esercizio di impianti
REATI IN MATERIA DI CONTRABBANDO E VIOLAZIONI DOGANALI
Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282 del Dpr 43/73)
Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art. 283 del Dpr 43/1973)
Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284 del Dpr 43/1973)
Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art. 285 del Dpr 43/1973)
Contrabbando nelle zone extra-doganali (Art. 286 del Dpr 43/1973)
Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287 del Dpr 43/1973)
Contrabbando nei depositi doganali(Art. 288 del Dpr 43/1973)
Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art. 289 del Dpr 43/73)Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 290 del Dpr 43/1973)
Contrabbando nell’importazione od esportazione temporanea (Art. 291 del Dpr 43/1973)
Altri casi di contrabbando (Art. 292 del Dpr 43/1973)
Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell’oggetto del reato (Art. 294 del Dpr 43/1973)